Stampa

 Tribunale di Fermo con una mirabile sentenza ha finalmente riconosciuto l’impossibilità per l’amministratore di condominio revocato  di esercitare qualsivoglia attività.

La revoca dell’amministratore comporta comporta il venir meno dei presupposti per la prosecuzione del rapporto di mandato  esistente tra le parti e dunque la sua immediata cessazione. Il rimedio della revoca infatti è esperibile solo nei gravi casi di inadempienze in cui la mala gestio dell’ex amministratore non consente la prosecuzione del rapporto con il condominio e l’esercizio di poteri e/o di qualunque attività di rappresentanza. Le motivazioni che hanno condotto alla revoca dell’amministratore non consentono la prosecuzione di attività all’interno della compagine condominiale poiché, prendendo atto delle gravi irregolarità poste in essere dall’amministratore e del venir meno del rapporto di fiducia sotteso al rapporto di mandato, rende impossibile la prosecuzione dell’incarico seppur in regime di prorogatio, in quanto potenzialmente lesivo degli interessi del condomino. Dunque laddove la prorogatio abbia una sua ragion d’essere, nel caso di scadenza del mandato, dimissioni o mancato rinnovo, tale non si profila nel caso di revoca.  Tribunale di Fermo n.608/2017