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L’articolo 71 ter delle Disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che solo con delibera assembleare (con maggioranza degli intervenuti alla riunione e almeno metà del valore dell’edificio) l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono a carico dei condòmini.

È la stessa assemblea istitutiva del sito che dispone quale documentazione può essere oggetto di trattamento telematico. Nulla esclude che la delibera contempli come documentazione visionabile per via telematica i documenti contabili, compresi i bilanci e la relativa rendicontazione, onde verificarne la corretta tenuta e gestione. Possono essere altresì i registri delle assemblee ovvero il libro degli amministratori. La trasparenza della gestione dell’edificio è un principio cardine del mandato dell’amministratore. Nella comparazione tra l’interesse del condomino di vigilare sulla gestione dello stabile e l’interesse dell’amministratore di non essere intralciato nello svolgimento del proprio incarico, dalle richieste dei singoli di accesso ai documenti condominiali, prevale l’interesse del condominio.

Una volta attivato il sito, il singolo condòmino non ha bisogno di rivolgersi all’amministratore per potervi entrare, avendo libero accesso ai documenti sia per la consultazione, sia per ottenerne copia (Tribunale di Milano, sentenza del 21 luglio 2010)

È probabile che l’amministratore si rivolga a un tecnico per adempiere al proprio obbligo, presentando al condominio il preventivo di spesa o la spesa definitivamente affrontata per la ratifica. L’amministratore è libero nella scelta del tecnico, se l’assemblea gli attribuisce semplicemente il compito di attivare il sito, senza indicare il nome specifico di un tecnico.

Non è previsto alcun compenso specifico per questa nuova attività. Esso però è dovuto se si considera che si tratta di un compito facoltativo discendente da una scelta del condominio.

L’assemblea può dettare una certa scadenza temporale di aggiornamento. Altrimenti l’amministratore diligente deve procedervi con consone tempistiche, scelte da lui stesso.

Non si sa in quali termini esatti sia possibile il rispetto della privacy del condominio e dei singoli, avendo la stesura finale eliminato l'indicazione che l'accesso è in ragione di un collegamento virtuale individuale, per singolo condomino, e per mezzo di una parola chiave, comune a tutti i contitolari dello stabile. Pare che il sito sia accessibile a tutti tramite i sistemi internet ordinari, non essendo previsto alcun restringimento.
Nel condominio vi è un connotato del tutto particolare: i dati personali trattati si rivolgono ad una pluralità di soggetti (fornitori, condomini, consulenti, ecc.), per la cui tutela il Codice della privacy, (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), detta una serie di “misure minime di sicurezza”.
In tale contesto, il Garante per la protezione dei dati personali, nel Provvedimento datato 19 maggio 2000, proprio in materia di Attività dell'amministratore di condominio, espresse il seguente principio: «per quanto riguarda la normativa sulla protezione dei dati personali, i condomini devono essere considerati contitolari di un medesimo trattamento dei dati di cui l'amministratore ha la concreta gestione. La contitolarità nel trattamento rende lecita per ciascun condomino la conoscenza dei dati personali trattati presso il condominio ai sensi degli artt. 1117 e ss. del codice civile, dati che sono raccolti ed utilizzati correntemente per le finalità riconducibili a tale disciplina».

Fonte: Il Sole 24 Ore