Condominio e amministratore, un binomio che, al momento della cessazione del rapporto tra le parti, può portare a contenziosi giudiziari. La sentenza della Cassazione 20137/2017 (relatore Antonio Scarpa) ha affrontato il caso originato da una citazione condominiale nei confronti dell’ex amministratore per ottenerne il pagamento degli importi non restituiti al momento del passaggio di consegne al nuovo amministratore.

Importi quantificati in euro 6.144,62 oltre interessi e rivalutazione (l’amministratore, dal canto suo, ne chiedeva invece 1.614,35). Tribunale e Corte d’Appello davano torto all’amminisratore, portando a 8.626,52 euro la somma da versare al condominio. In particolare, la Ctu d’appelo aveva negato che la contabilità esaminata comprovasse un credito dell'amministratore, in quanto riportava una voce non rappresentativa di alcuna spesa effettivamente sostenuta.  La Cassazione, rigettando il ricorso dell’amministratore, ha affermato il principio secondo cui è l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre il condominio è tenuto a dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore da ogni diminuzione patrimoniale subita in proposito. Spettava, perciò, all’ex amministratore fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese. Spese che la perizia non ha rilevato. Inoltre, l’amministratore, allo scadere del suo incarico, è tenuto a restituire tutto ciò che ha in cassa condominiale, indipendentemente dalla gestione alla quale si riferiscono.

Fonte: Il Sole 24 Ore