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Da tempo si è posto il problema del modo in cui l’istanza di mediazione produce effetto rispetto al termine di impugnazione delle delibere condominiali, per le quali la mediazione è obbligatoria. E il Tribunale di Palermo, con la sentenza 4951 del 18 settembre 2015, aveva offerto una prima risposta alla questione con un’applicazione letterale delle disposizioni, affermando che il termine di trenta giorni per impugnare le delibere si sospende nel momento in cui viene comunicata alle altre parti la domanda di mediazione (come dispone l’articolo 5, comma 6 del Dlgs 28/2010).

Ma, in caso di mediazione infruttuosa, il termine stesso non ripartirebbe da capo e riprendebbe invece a decorrere tenendo conto del periodo già decorso fino al giorno in cui si è sospeso.  Per il Tribunale di Monza, invece, (sentenza n. 65 del 12 gennaio 2016) il condomino dissenziente ha 30 giorni di tempo per impugnare la delibera assembleare dinanzi al giudice, a decorrere dal giorno in cui è stato depositato presso l'organismo di mediazione il verbale negativo. La scelta del Tribuale di Palermo, riguardo alle delibere annullabili (quelle nulle possono essere impugnate in qualunque momento) poneimportanti problemi applicativi, dal momento che il termine di trenta giorni – già di per sé molto breve –, a causa dell’obbligo di esperire il tentativo preventivo di mediazione, rischia di esaurirsi facilmente prima che si possa notificare al condominio l’atto di citazione, che così diventa inammissibile. Per cautelarsi da questo rischio il condòmino dovrebbe allora far predisporre dal suo avvocato l’atto di citazione, senza però notificarlo, contestualmente al deposito della istanza di mediazione, in modo da poter subito eseguire la notifica quando la mediazione non perviene a buon fine. In questa maniera, però, il condòmino verrebbe costretto a incaricare il proprio avvocato di eseguire un’ulteriore attività molto impegnativa (e costosa) tranne che per le questioni più semplici, che potrebbe infine rivelarsi del tutto inutile in caso di esito positivo della mediazione e il relativo aggravio di spese di sicuro non favorisce la disponibilità del condomino a raggiungere un accordo conciliativo. Sconsigliabile inoltre, anche in considerazione dello stesso aumento di costi, presentare la notificazione della citazione preventiva o contestuale al deposito dell’istanza di mediazione. Infatti un simile rimedio può rivelarsi peggiore del male. La notifica preventiva, anche se cautelativa, dell’impugnazione frustra l’obiettivo della mediazione. Infatti il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 24 marzo 2015 , ha osservato che il giudizio non sarebbe stato neppure proposto se il ricorrente avesse atteso l’esito della procedura di mediazione da lui stesso attivata e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio fra le parti. (fonTe IL SOLE 24ORE)