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La violazione del regolamento di condominio è un comportamento che può costare anche molto caro al trasgressore, specie a seguito della riforma dell'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile operata dalla riforma del 2012. La nuova formulazione di tale norma, infatti, prevede una sanzione pecuniaria che può essere comminata in caso di infrazione, di importo fino a 200 euro, che possono diventare anche 800 se il trasgressore è recidivo. Nulla a che vedere con gli irrisori 5 centesimi fino ad allora richiedibili.

La somma va devoluta al fondo condominiale

La stessa norma si occupa anche di individuare con chiarezza la destinazione da riservare a tale somma, precisando che essa è devoluta al fondo di cui dispone l'amministratore di condominio per far fronte alle spese ordinarie di gestione.

Pena applicata ai soli condomini

La pena prevista per la violazione del regolamento di condominio, più nel dettaglio, è una pena privata che deve necessariamente essere pattuita dall'assemblea e inserita già all'interno del regolamento condominiale al momento della violazione, non potendo altrimenti essere applicata.

Essa, per tale ragione, ha carattere di norma eccezionale e si applica ai soli condomini (seppure non manchi un orientamento dottrinale minoritario che ne estende l'applicabilità anche ai conduttori).

La ratio della pena per la violazione del regolamento condominiale

La pena prevista per la violazione del regolamento di condominio, in sostanza, non è altro che una forma di risarcimento del danno per violazione degli obblighi assunti per l'utilizzo dei beni comuni.

 La sua previsione pertanto, oltre ad avere un valore deterrente, permette di limitare le liti condominiali aventi ad oggetto le cose comuni alleggerendo, quindi, il contenzioso.

Chi commina la sanzione ai condomini

Laddove si verifichi una violazione del regolamento condominiale e quest'ultimo contenga la previsione della possibilità di applicare la sanzione, il potere di irrogarla spetta all'assemblea, che vi provvede con una delibera approvata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

Si precisa che non è mai possibile irrogare sanzioni di importo superiore a quello massimo previsto dalle disposizioni per l'attuazione del codice civile, né sanzioni di natura diversa.

Fonte: 
(www.StudioCataldi.it)