Stampa

Mettere gli ascensori a norma UE stava diventando una vera e propria impresa e l'Italia, per l'ennesima volta, ha rischiato seriamente di subire una procedura di infrazione: sino a qualche giorno fa, infatti, non era ancora stata attuata la direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, nonostante il termine di scadenza a tal fine fissato fosse scaduto già il 19 aprile 2016.

Finalmente però, nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo, è stato pubblicato il d.p.r. n. 23/2017 (qui sotto allegato), già denominato regolamento ascensori.

Quali ascensori riguarda?

Innanzitutto, chiariamo il campo di applicazione del regolamento.

Questo, infatti, si applicherà a partire dal prossimo 30 marzo sia agli ascensori, da intendersi come prodotti finiti e installati in maniera permanente in edifici o costruzioni, sia ai componenti di sicurezza degli stessi, che siano prodotti in UE o importati da paesi extra UE.

Restano invece al di fuori del campo di applicazione del d.p.r. 23/2017 gli ascensori installati in luoghi particolari, come cantieri o miniere, e quelli utilizzati in contesti particolari, come gli ascensori progettati a fini militari o gli impianti a fune.

Standard di conformità e sicurezza

Il regolamento ascensori rileva, in particolare, per aver posto degli importanti standard di conformità che garantiscano la salute e la sicurezza delle persone e dei beni, anche assicurando la concorrenza leale all'interno dell'Unione Europea.

Ciò innanzitutto mediante la fissazione di requisiti di sicurezza, come ad esempio la progettazione e la realizzazione della cabina degli ascensori destinati al trasporto di persone in maniera tale da non ostacolare né impedire l'accesso e l'uso da parte dei disabili.

Ma non solo: il regolamento prevede anche dei nuovi obblighi per gli installatori, i fabbricanti, gli importatori e i distributori.

Valutazione di sicurezza

Gli impianti e i componenti sono poi sottoposti alla valutazione di sicurezza affidata al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che possono arrivare a chiedere il ritiro del mercato, in caso di non conformità.

Ascensori installati prima del 1999

Il regolamento non si occupa, tuttavia, dell'adeguamento alle norme UE degli ascensori installati con le vecchie regole sui quali, nonostante quanto bolliva in pentola nelle more della definizione del d.p.r., non vige alcun obbligo di interventi mirati volti a superare l'eventuale imprecisione di fermata e livellamento tra cabina e piano e a garantire la presenza e l'efficacia dei dispositivi di richiusura delle porte di piano con cabina fuori dalla zona di sbloccaggio.

Di conseguenza, resta solo la possibilità per i manutentori di suggerire tali interventi, la cui realizzazione resterà oggetto di scelta discrezionale dei proprietari.

Se, poi, però si verificano incidenti, la responsabilità non potrà che essere di questi ultimi, siano essi condomini o singoli proprietari.


Fonte: (www.StudioCataldi.it)