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All'atto di cessazione del proprio incarico, l'amministratore di condominio è sempre tenuto a riconsegnare i documenti e la cassa e ciò anche se la sua revoca è irrituale. Lo ha chiarito non molto tempo fa la Corte di cassazione che, con sentenza numero 38660/2016 (qui sotto allegata), ha confermato la condanna per appropriazione indebita di un amministratore di condominio, il quale, anche dopo essere stato revocato, aveva trattenuto 2.050 euro e tutti i libri contabili e la documentazione amministrativa dei quali era in possesso. Per tentare di farla franca, l'amministratore aveva provato a fare leva sul fatto che l'assemblea condominiale durante la quale si era provveduto a sollevarlo dal suo incarico nei confronti del condominio era stata convocata senza il rispetto delle ordinarie modalità con le quali provvedervi.

A sua detta, insomma, egli aveva trattenuto i soldi e i documenti in forza del regime di prorogatio della sua carica. Tuttavia la Corte parla chiaro: la ritualità o meno della convocazione dell'assemblea non incide in alcun modo sulla configurazione del delitto di appropriazione indebita. Oltretutto, nel caso di specie, durante la riunione l'amministratore aveva anche manifestato espressamente la sua volontà di dimettersi. Senza considerare che non aveva neanche versato le ritenute d'acconto all'erario. Nulla quindi lo può salvare dalla condanna. Si ricorda che l'appropriazione indebita è quel reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui, della quale abbia, a qualsiasi titolo, il possesso e con riferimento al quale è possibile consultare la guida: "Il reato di appropriazione indebita".

Fonte: Studio Cataldi