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Secondo la proposta di legge, i lavori dovranno partire entro cinque anni dalla costituzione del fondo. Cenni sul Fondo cassa condominiale. La disciplina vigente, dopo la riforma introdotta dalla legge 220/2012, prevede espressamente la costituzione di un fondo cassa obbligatorio. Infatti l'art. 1135, comma 1, n. 4, cod. civ. dispone che rappresenta un'attribuzione dell'assemblea quella di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori; e se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.

Questa nuova previsione è stata introdotta dall'art. 13 della legge 220/2012, come integrata dalla lett. d) dell'art. 1, comma 9, della legge 9 del 21 febbraio 2014, di conversione del D.L. 145 del 23 dicembre 2013.

Negli altri casi, invece, la costituzione di un fondo cassa speciale è solo facoltativa e può avvenire unicamente alle condizioni individuate dalla giurisprudenza, che ammette la legittimità del fondo cassa, purché venga deliberato almeno dalla maggioranza dei condomini (il problema non si pone neppure, come è ovvio, qualora tutti i condomini siano d'accordo sul fondo cassa) e si riferisca a opere obiettivamente urgenti e indifferibili.

A seconda che il fondo sia destinato ad opere di ordinaria o straordinaria amministrazione sarà anche diverso il quorum necessario per assumere la relativa delibera o sciogliere il fondo: per l'ordinaria amministrazione è sufficiente un terzo dei millesimi e della maggioranza degli intervenuti, per quella straordinaria almeno la metà del valore dell'edificio e la maggioranza di coloro che partecipano all'assemblea.

=> Lavori straordinari e costituzione del fondo speciale. I sei rimedi per aggirare la “ morsa” dell'art. 1135, n° 4 del c.c.

La proposta di legge sul nuovo fondo di accantonamento. Il giorno 24 novembre 2016 è stata presentata in Parlamento la proposta di legge dal titolo “disposizioni per favorire l'adeguamento sismico e l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici in condominio”. L'idea del disegno di legge nasce dal presupposti di poter permettere ai condomini di accedere agli incentivi statali. Attualmente sappiamo che, quanto agli interventi di:

Riqualificazione energetica,

il nuovo Ecobonus riconosce detrazioni fiscali fino al 75% per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condomìni;

Riqualificazione antisismica, per tutti gli edifici, non solo per quelli realizzati prima della normativa sismica nazionale (Legge 64/1974), è necessaria un'azione di verifica e messa in sicurezza statica.

=> Lavori straordinari e gestione del fondo speciale. Quali rimedi?

Premesso quanto esposto, di seguito viene riportato lo schema della nuova proposta di legge.

IL NUOVO FONDO DI ACCANTONAMENTO PER I CONDOMÌNI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E LA MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA

(Proposta di legge n. 4159 presentata in Parlamento il 24 novembre 2016)

Facoltatività del fondo

Al fine di favorire l'incremento dell'efficienza energetica e l'adeguamento sismico degli edifici privati, i condomìni possono costituire un fondo di accantonamento per la realizzazione di interventi non ancora deliberati dall'assemblea condominiale.

Quorum richiesto

Il fondo di accantonamento è costituito con una deliberazione dell'assemblea dei condòmini assunta ai sensi dell'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

Modalità di accaontamento

Il fondo di accantonamento sarà finanziatoannualmente con una quota percentuale del bilancio condominiale o con versamenti ripartiti in base ai millesimi di proprietà secondo le modalità stabilite dall'assemblea condominiale al momento della costituzione del fondo stesso.

La quota versata ogni anno nel fondo di accantonamento non può essere inferiore al 5 per cento del rendiconto condominiale annuale.

Inoltre, le quote destinate al finanziamento del fondo di accantonamento saranno separate dalla gestione ordinaria.

Benefici fiscali

La costituzione del fondo di accantonamento consentirà di accedere alle detrazioni fiscali e alle forme di incentivazione per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di adeguamento sismico degli edifici in vigore al momento della sua costituzione da parte dell'assemblea condominiale a condizione che gli interventi siano deliberati e avviati entro cinque anni dalla costituzione del fondo stesso.

Le conclusioni. Ancora oggi, tuttavia, la realizzazione dei lavori in condominio è ancora problematica. Difatti la presenza di più proprietari rende meno agevole la delibera degli interventi e il pagamento delle quote dovute da ogni condomino.

Sicché, ben vengano proposte legislative in grado di colmare alcuni vuoti della disciplina del condominio e, soprattutto, a tutelare il condominio dal punto di vista strutturale con un apposito fondo finalizzato all'efficienza energetica e all'adeguamento sismico del fabbricato.

Proprio per risolvere queste difficoltà, il disegno di legge propone che i condomìni, previa delibera dell'assemblea, possano costituire un fondo di accantonamento per finanziare gradualmente i futuri lavori di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza dello stabile.



Fonte: www.condominioweb.com