Oppure il consumo di energia elettrica che può servire sia per alimentare l'impianto dell'ascensore, sia per illuminare il corpo scala. Non sempre si applica il principio della proporzione. L'esempio della messa a norma dell'impianto elettrico. Ma che dire dell'attività di messa a norma dell'impianto elettrico condominiale? Trattasi di cosa ben diversa dal consumo di energia. Ai sensi dell'articolo 1117, n. 3, cod. civ. l'impianto elettrico condominiale in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i condomini. Dunque il principio della ripartizione delle spese in proporzione all'uso che ciascuno può farne non trova applicazione nel caso di messa a norma dell'impianto elettrico. Lo ha chiarito la Cassazione civile con la sentenza n. 17880/2014.
Fonte: (Studio Cataldi)