In materia di ripartizione delle spese condominiali il codice civile stabilisce che per "la conservazione e per il godimento delle cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne" (art. 1123, c. 2, cod. civ.). Ciò significa che più si utilizza una cosa comune, più si è tenuti a contribuire alle spese di manutenzione rispetto ai condomini che ne usufruiscono di meno. Ne è esempio l'utilizzo dell'ascensore da parte di chi abita nei piani più alti dell'edificio.

 

Oppure il consumo di energia elettrica che può servire sia per alimentare l'impianto dell'ascensore, sia per illuminare il corpo scala. Non sempre si applica il principio della proporzione. L'esempio della messa a norma dell'impianto elettrico. Ma che dire dell'attività di messa a norma dell'impianto elettrico condominiale? Trattasi di cosa ben diversa dal consumo di energia. Ai sensi dell'articolo 1117, n. 3, cod. civ. l'impianto elettrico condominiale in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i condomini. Dunque il principio della ripartizione delle spese in proporzione all'uso che ciascuno può farne non trova applicazione nel caso di messa a norma dell'impianto elettrico. Lo ha chiarito la Cassazione civile con la sentenza n. 17880/2014.


Fonte: (Studio Cataldi)