L'articolo 1135, co. 2 del codice civile, prevede espressamente che "l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea".
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che "l'assemblea di condominio può ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall'amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, purché non voluttuarie o gravose, e, di conseguenza, approvarle, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera di esecuzione." (cfr. Cass. Civ., n. 18192/2009).
Nel caso in cui però, non vi sia urgenza, l'obbligazione sorta tra l'amministratore e l'esecutore dei lavori, non è riferibile al condominio, poichè configura un atto posto in essere dall'amministratore di condominio, fuori dalle sue attribuzioni.
Una recentissima sentenza di legittimità (la n. 2807/2017 depositata il 2 febbraio scorso), infatti, che si è occupata del ricorso ex articolo 1218 c.c., per richiedere il diritto di rivalsa sull'amministratore, in un caso in cui però, vi era urgenza, non ha ritenuto tale azione nemmeno "astrattamente configurabile".
Fonte: (Studio Cataldi)