Per stabilire se il diritto al godimento del bene comune, nel caso di specie l'uso di un cortile, appaia significativamente compromesso, occorre tener conto delle dimensioni dell'area sottratta a tale scopo e adibita ad altre finalità.

Tanto sostiene la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24960, pubblicata in data 6 dicembre 2016.

La stessa, è chiamata a decidere in merito all'impugnazione di una delibera assembleare, in particolare, dei punti dell'ordine del giorno con i quali si disponeva dapprima il mutamento di destinazione dello spazio comune adibito a giardino e, conseguentemente, si prevedeva la possibilità di parcheggio su detta aerea. La domanda del condomino in primo grado veniva rigettata ma, a seguito di ricorso in appello del medesimo condomino, la Corte d'Appello di Trento riformava parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando la parziale nullità della delibera assembleare nella parte in cui aveva disposto la variazione della destinazione d'uso di una parte dell'area adibita a cortile, prevendo sulla stessa la possibilità di parcheggio.

Ricorrono contro la sentenza di secondo grado i condòmini originariamente convenuti e il medesimo condominio, i quali eccepiscono la violazione dell'art. 1120 Cc, nonché il vizio di omessa, erronea o insufficiente motivazione, nella parte in cui la Corte d'Appello non ha dato congrua motivazione in merito all'assunto per cui il mutamento di destinazione d'uso di una piccola parte dello spazio adibito a giardino, avesse concretamente impedito al condomino attore l'utilizzo e il godimento della restante, e ben maggiore, porzione di giardino.
La Corte di Cassazione, condivide l'assunto dei ricorrenti, accoglie il motivo di ricorso principale e cassa la sentenza rinviando, anche per le spese del grado, ad altra sezione della medesima Corte d'Appello. La stessa, per motivare la sentenza, ricorda che «la delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un'area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, non dà luogo ad una innovazione vietata dall'art. 1120 cod. civ., non comportando tale destinazione alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, né alcuna significativa menomazione del godimento e dell'uso del bene comune, ed anzi, da essa derivando una valorizzazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condomini (v. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15319 del 12/07/2011)». Nel caso di specie, conclude la Corte di Cassazione, «la Corte d'Appello avrebbe dovuto considerare innanzitutto le dimensioni dell'area adibita a parcheggio rispetto all'intera particella destinata a giardino e poi valutare, sulla scorta dell'esposto principio, se in concreto il godimento del singolo avesse subito una significativa menomazione: solo in caso di risposta positiva a tale quesito avrebbe dovuto ritenere sussistente l'operatività del divieto di cui all'art. 1120 secondo comma cc.». L'art. 1120 Cc, nell'attuale formulazione, all'ultimo comma prevede che sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Ciò posto, nel caso concreto, il discrimine tra innovazione consentita e quella vietata e, in particolare, sulla preclusione in merito all'uso o al godimento del bene comune in danno anche di un solo condomino, è stato individuato nelle dimensioni della porzione di bene sottratta ad un determinato utilizzo, appannaggio di uno diverso, dovendosi verificare, pertanto, se l'intervenuto mutamento di destinazione del bene possa, in maniera considerevole, menomare il diritto del singolo condomino a continuare ad utilizzare il bene secondo la sua originaria destinazione.

Nel caso specifico, la Suprema Corte ritiene che la ridotta dimensione dell'area sottratta a giardino, non impedisca al singolo condomino il pieno godimento della restante porzione di cortile e, conseguentemente, la non operatività del divieto imposto dall'ultimo comma dell'art. 1120 Cc. A tal proposito, è utile ricordare che, in tema di parcheggi, «la delibera condominiale con la quale si decide di adibire il cortile comune - di ampiezza insufficiente a garantire il parcheggio delle autovetture condominiali - a parcheggio dei motoveicoli, con individuazione degli spazi, delimitazione ed assegnazione degli stessi ai singoli condomini, non dà luogo ad una innovazione vietata dall'art. 1120 cod. civ., non comportando tale assegnazione una trasformazione della originaria destinazione del bene comune, o l'inservibilità di talune parti dell'edificio all'uso o al godimento anche di un singolo condomino» (Cass., 5997/2008). (fonte IL SOLE 24ORE)